Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 11
(Presidente)
1. Il presidente è il legale rappresentante e l'amministratore unico dell'ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale.(9)
2. L'indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ALER e, in ogni caso, in misura non superiore all'indennità di carica del consigliere regionale.
3. Il presidente sovraintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale in relazione a:(10)
a) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria, previa definizione di idonei criteri temporali e di valutazione;
b) mancata attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale;
c) perdurante superamento dei costi standard individuati dalla Giunta regionale;
d) gravi violazioni di legge o di regolamento;
e) gravi irregolarità amministrative e contabili.
4. Spetta al presidente in particolare:
a) adottare la proposta di statuto e le successive modificazioni;
b) approvare il bilancio;
c) definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l'esercizio delle funzioni di gestione;
d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
e) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente;
f) nominare il direttore generale;
g) proporre i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni. Tali programmi vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito del bilancio preventivo.(11)
5. Per il presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materia di nomine di competenza della Giunta regionale.
NOTE:
9. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi