Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 16 bis
(Misure di compensazione per la gestione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico)(17)
1. In applicazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può erogare alle ALER che abbiano manifestato criticità finanziarie tali da poter incidere sullo standard del servizio offerto all’utenza, specifici contributi finalizzati a compensare la non remunerabilità dei canoni di locazione applicati ai nuclei familiari assegnatari.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell’articolo 24, i contributi di cui al comma 1 sono erogati in via di prima applicazione con esclusivo riferimento ai canoni riferiti all’area della protezione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di stabilità 2022-2024›, sono disciplinati i requisiti e le modalità di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
3. Alle spese per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, incluse nella tabella A della legge regionale recante ‹Legge di stabilità 2022-2024› e previste in euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio, si fa fronte con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2022-2024, alla missione 08 ‹Assetto del territorio ed edilizia abitativa›, programma 02 ‹Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare› - Titolo 1 ‹Spese correnti› dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
4. Al fine di armonizzare le misure di compensazione con un quadro stabile di riferimento, l’anagrafe dell’utenza prevista per il 2022 ai sensi dell’articolo 43, comma 11 ter, viene posticipata all’anno 2023 e i successivi aggiornamenti hanno cadenza biennale, di norma entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 30 novembre 2022 vengono individuate modalità semplificate ai fini della rilevazione, anche in via sperimentale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
NOTE:
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi