Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 21
(Ambito di applicazione)
1. I servizi abitativi pubblici si rivolgono ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di disagio economico, familiare ed abitativo, accertato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 23, che non consente loro di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, ovvero ai servizi abitativi sociali di cui al titolo IV.
2. Ai fini della presente legge, il nucleo avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
a) coniugi non legalmente separati, soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
b) conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;(18)
c) figli anagraficamente conviventi, o figli non anagraficamente conviventi di genitori destinatari di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;(19)
d) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
3. Agli avvisi pubblici di cui all'articolo 6, comma 3, sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell'alloggio.
4. I termini di cui alle lettere b) e d) del comma 2, non si applicano qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.
5. Sono permanentemente destinati a servizi abitativi pubblici tutti gli alloggi sociali realizzati o recuperati da enti pubblici, anche con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo dagli enti locali e dalle ALER, adibiti a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli alloggi realizzati, recuperati o acquistati dalle cooperative di abitazione per i propri soci, ovvero con programmi di edilizia agevolata o convenzionata. Sono altresì esclusi gli alloggi di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e quelli di proprietà di enti previdenziali.
NOTE:
18. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 1 della l.r. 28 novembre 2018, n. 16. Torna al richiamo nota
19. La lettera è stata modificata dall'art. 33, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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