Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 25
(Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici)
1. I servizi abitativi pubblici assolvono ad una funzione di interesse generale e di salvaguardia della coesione sociale alla cui sostenibilità concorrono in modo responsabile ed integrato Regione, comuni e ALER. Comuni e ALER concorrono anche con le modalità definite nel regolamento regionale di cui ai commi 2 e 3.(39)
2. La Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale. Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, i comuni e le ALER si fanno carico dei costi di locazione di tali nuclei, in base alle unità abitative di proprietà di ciascun ente. Le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale, sono definite con regolamento della Giunta regionale da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.(40)
3. Al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche , è istituito un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, il pagamento del costo della locazione sociale. Le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale sono definiti con regolamento della Giunta regionale da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.(41)
4. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, con la conseguente riduzione del disagio abitativo dei nuclei familiari svantaggiati, è istituito un fondo per i servizi abitativi pubblici finalizzato a sostenere interventi di nuova edificazione, acquisto, recupero e riqualificazione di alloggi sociali pubblici. Il fondo è alimentato da risorse nazionali, comunitarie e autonome regionali nei limiti delle disponibilità annuali in bilancio.
5. Gli enti proprietari di patrimonio immobiliare destinato a servizi abitativi pubblici provvedono alla manutenzione ordinaria. La Regione concorre, insieme alle ALER, alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare delle aziende destinato a servizi abitativi pubblici. I comuni garantiscono la manutenzione straordinaria del proprio patrimonio immobiliare destinato a servizi abitativi pubblici.
NOTE:
41. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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