Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 26
(Sistemi dei controlli sui servizi abitativi pubblici)
1. Gli enti gestori di servizi abitativi pubblici adottano, con cadenza annuale, piani di controllo finalizzati a:
a) prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive;
b) verificare la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione degli assegnatari, da effettuarsi in collaborazione con il comune, avvalendosi di protocolli di intesa con gli enti competenti e tramite accessi ai sistemi informativi degli enti;
c) verificare la morosità dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici.
2. I comuni e la Regione vigilano sull'efficacia con la quale gli enti gestori attuano i piani di controllo di cui al comma 1.
3. Al fine di prevenire e contrastare azioni illegali come l'occupazione abusiva di alloggi, la cessione a terzi dell'alloggio assegnato, atti vandalici o intimidatori, i comuni, di concerto con gli enti gestori, possono promuovere l'adozione di strumenti per la formazione di un contesto sociale e abitativo sicuro, tra cui i patti locali di sicurezza urbana, il custode sociale, il portierato sociale, l'apertura di spazi nei quartieri partecipati dai cittadini residenti, quali presidi attivi degli abitanti, la realizzazione di impianti di videosorveglianza in base alle vigenti leggi. Gli spazi non residenziali inutilizzati possono essere messi a disposizione per un tempo determinato per attività sociali o nuove attività imprenditoriali in grado di aumentare l'integrazione socio-abitativa dei quartieri e sostenere lo sviluppo locale. Tali spazi possono essere altresì adibiti a funzioni di presidio e sicurezza, da parte di forze dell'ordine, polizie locali o per servizi di guardia particolare giurata.
4. Al fine di contribuire al contenimento della morosità, l'ente gestore può prevedere misure una tantum di riduzione dell'ammontare del canone di locazione, nella misura massima di una mensilità, a favore degli inquilini che optano per il pagamento del canone di locazione e dei servizi a rimborso mediante domiciliazione bancaria.
5. L'ente gestore, per gli inquilini in condizione di accertata morosità incolpevole, può concordare con l'assegnatario, che ne faccia richiesta, un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che preveda il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi.
6. I comuni e le ALER procedono, previo esperimento del contraddittorio, all'annullamento del provvedimento di assegnazione con atto notificato all'assegnatario nei seguenti casi: (42)
a) qualora l’assegnazione sia stata disposta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) qualora l’assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
7. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione:
a) comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determina l'obbligo per l'assegnatario di rilascio dell'alloggio in un termine non eccedente i sei mesi;
c) costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
7 bis. I comuni e le ALER dispongono, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dall’assegnazione nei casi in cui accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi. Al provvedimento di decadenza si applica la disposizione di cui al comma 7. L’esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l’assegnatario sottoscriva con l’ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Con il pagamento dell’ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta la decadenza dal beneficio della sospensione.(43)
7 ter. L’esecuzione del provvedimento di decadenza, emanato a seguito di mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell’anagrafe, è sospesa purché l'assegnatario presenti tale documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito ottenendo il rilascio dell’alloggio.(44)
8. L'assegnatario per il quale l'ente gestore ha proceduto alla risoluzione del contratto di locazione non può partecipare alle procedure di assegnazione di servizi abitativi pubblici e sociali per i cinque anni successivi alla data di notifica della risoluzione. In caso di violazione del divieto di cui al primo periodo la domanda di partecipazione è inammissibile e l'eventuale contratto di locazione, se stipulato, è nullo.
8 bis. L’ente proprietario, con le modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 3 dell’articolo 23, invia il preavviso di decadenza all’assegnatario la cui condizione economica superi la soglia economica di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Al nucleo familiare si applica, a decorrere dal preavviso di decadenza un canone di locazione determinato sulla base della condizione economica attuale dello stesso ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 31 della l.r. 27/2009. Nel caso in cui l’assegnatario non accetti il nuovo canone, l’ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e avvia la procedura di rilascio dell’unità abitativa.(45)
8 ter. Fatto salvo l’invio del preavviso di decadenza di cui al comma 8 bis, il regolamento regionale di cui al comma 3 dell’articolo 23 individua le modalità e le soglie economiche (ISEE e valore patrimoniale) oltre le quali l’assegnatario decade, in ogni caso, dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l'unità abitativa assegnata.(45)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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