Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 27
(Autogestione)
1. Gli enti proprietari promuovono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori e degli spazi comuni, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.
2. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'ente proprietario nel rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, sentite le organizzazioni degli assegnatari. La Giunta regionale definisce le tipologie di servizi accessori autogestiti, i criteri e le modalità di funzionamento delle gestioni autonome nonché lo schema tipo di regolamento di cui al presente comma.
3. L'ente proprietario può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.
4. La cessazione della gestione autonoma può essere richiesta con motivata deliberazione dell'assemblea degli assegnatari; l'ente proprietario delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta.
5. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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