Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 45
(Norma finanziaria)
1. Per lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 6, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa in conto capitale rispettivamente di euro 150.000,00 nel 2016 e di euro 450.000,00 nel 2017.
2. Alla spesa di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di euro 110.000,00 nel 2016 e di euro 450.000,00 nel 2017 della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo II 'Spese in conto capitale' e corrispondente aumento della missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo II 'Spese in conto capitale'. Alla quota di euro 40.000,00 per l'anno 2016 si provvede con le risorse già stanziate per spese informatiche alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo II 'Spese in conto capitale'.
3. Per le misure di sostegno dei servizi abitativi pubblici di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di natura corrente, rispettivamente di euro 10.000.000,00 nel 2016, euro 20.000.000,00 nel 2017 ed euro 25.000.000,00 nel 2018.
4. Alla spesa di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2016 per euro 5.000.000,00 mediante riduzione di pari importo della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente aumento della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglie', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 5.000.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;
b) per l'anno 2017 per euro 15.000.000,00 mediante riduzione di pari importo della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente aumento della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglie', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 5.000.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;
c) per l'anno 2018 per euro 25.000.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.
5. Alle spese in conto capitale per gli interventi sugli alloggi sociali pubblici di cui al comma 4 dell'articolo 25 e per il concorso regionale alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare di cui al comma 5 dell'articolo 25 della presente legge per il triennio 2016-2018 si fa fronte:
a) con le risorse statali ex legge 80/2014, complessivamente assegnate a Regione Lombardia, per euro 85.263.935,00, che nel triennio di riferimento ammontano ad euro 40.399.628,93 di cui alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo II 'Spese in conto capitale';
b) con le risorse autonome pari ad euro 127.399.759,30 per il triennio 2016-2018 allocate alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo II 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2016-2018.
6. Per le misure di contenimento della morosità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 26 della presente legge è autorizzata la spesa di natura corrente per euro 1.200.000,00 nel 2016, per euro 1.000.000,00 nel 2017 e per euro 1.500.000,00 nel 2018 per la quale si provvede con le risorse già stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglie', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.
7. Alle spese in conto capitale del 'Fondo per i servizi abitativi sociali' riferite agli interventi di cui agli articoli 32-36 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alle risorse statali complessivamente spettanti a Regione Lombardia pari a euro 61.830.819,82, che nel triennio di riferimento ammontano ad euro 29.972.054,00, in attuazione degli articoli 61 e 63 del d.lgs. 112/1998, che saranno trasferite negli esercizi dal 2016-2020 a valere sulla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo II 'Spese in conto capitale'.
8. Per le spese derivanti dalle 'Azioni per l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione' di cui agli articoli da 37 a 41 si provvede:
a) con le risorse regionali annualmente stanziate con legge di bilancio, quantificate in euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 - 2017 - 2018, stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglie', programma 6 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018;
b) con le risorse statali previste dal 'Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli' di cui al d.l. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per euro 12.723.612,93 per l'anno 2016 e per euro 7.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2017 al 2020, da allocare alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 06 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.
9. A decorrere dagli esercizi successivi al 2018 le spese della presente legge sono rideterminate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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