Legge Regionale 8 agosto 2016 , n. 22

Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-08;22

Art. 6
1. Nell'Allegato B della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007)(5), l'elenco delle 'Funzioni e attività' è sostituito dal seguente:
'1. Funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali di cui al presente allegato, previste agli articoli 17, 39, 53, 54, comma 2, e da 56 a 61 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione).
2. Funzioni di riscossione e di introito dei canoni di cui agli articoli 38, 57, commi 6 e 7, e 60, comma 4, del r.r. 9/2015 e delle tariffe di cui all'articolo 8, comma 7, della presente legge e all'articolo 57, comma 6, del r.r. 9/2015.
3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni interessati e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del piano regolatore portuale di cui all' articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.
4. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.'.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(7), sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. La convenzione di cui al comma 1 individua, in misura compresa tra un minimo ed un massimo definiti dalla Giunta regionale e comunque inferiore alla percentuale stabilita dall'articolo 8, comma 7, primo periodo, della l.r. 30/2006, la quota di introiti derivanti dai canoni e dalle tariffe di cui allo stesso articolo 8, comma 7, riconosciuta ai soggetti convenzionati in relazione alle attività svolte, per conto della Regione, in base alla stessa convenzione.
1 ter. Dalla data di compiuta attuazione delle previsioni di cui al comma 3, alle Province di Cremona e di Mantova cessa di essere riconosciuto il contributo regionale di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 30/2006.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 5 agosto 2014, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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