Legge Regionale 8 agosto 2016 , n. 22

Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-08;22

Art. 10
(Disposizioni non finanziarie)
1. All'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente 'Fondo Rotativo per gli investimenti sanitari';
b) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di adeguamento tecnologico, le attrezzature, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).';
c) al comma 2 sono soppresse le parole 'e sui proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari.';
d) dopo il comma 2è inserito il seguente:
'2 bis. Il rimborso dei contributi del fondo di rotazione può essere assicurato con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari, qualora gli stessi non siano prioritariamente finalizzati agli investimenti in ambito sanitario.'.
2. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008)(10)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 bis dell'articolo 1 le parole 'e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dei soggetti aderenti.' sono sostituite dalle seguenti: ', con le modalità e per conto dei soggetti stabiliti dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.'.
3. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(11), è apportata la seguente modifica:
a) dopo il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente: 'Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione.'.
4. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Le operazioni di voto devono essere svolte entro il termine di durata, stabilito dalla normativa statale, degli organi elettivi regionali della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.';
b) al quarto periodo dopo le parole 'ove consentito' sono aggiunte le seguenti: 'e fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 10, comma 1';
c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: 'Nel caso di cui al precedente periodo la data di svolgimento del referendum può essere fissata anche al di fuori dei periodi indicati al primo periodo del presente comma.';
d) al quinto periodo dopo le parole 'all'articolo 9' sono aggiunte le seguenti: 'e all'articolo 9 bis'.
5. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 4 bis la parola 'triennale' è sostituita dalla seguente: 'quinquennale';
b) dopo il comma 11 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
'11 bis. Le ATS autorizzano l'assegnazione ad altra destinazione dei beni immobili trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza, ovvero dei beni delle ex IIPPAB, trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) o devoluti ai comuni in periodo antecedente, nonché gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui medesimi beni. Il provvedimento è adottato entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, previa acquisizione del parere dell'Assemblea dei sindaci dei comuni compresi nel distretto dell'ATS competente per territorio.';
c) il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13è soppresso;
d) dopo il comma 12 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'12 bis. I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici costituite presso le ATS e le ASST sono liquidati nella misura stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e del personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche), ridotta del dieci per cento.'.
6. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 60 le parole 'dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'venti mesi';
b) al comma 4 dell'articolo 60 le parole 'ventuno mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'ventinove mesi';
c) al comma 7 dell'articolo 60 dopo le parole 'le Agenzie subentrano' sono inserite le seguenti: 'nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti partecipanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali),';
d) al comma 8 dell'articolo 60 dopo le parole 'gli enti locali' sono aggiunte le seguenti: 'e le Agenzie di trasporto pubblico locale'.
7. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Per i progetti che comprendono più categorie progettuali, di cui all'allegato A o anche all'allegato B, afferenti a differenti autorità competenti, l'effettuazione delle relative procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA spetta:
1) all'autorità competente regionale, in riferimento a progetti in cui almeno una categoria progettuale è di competenza della Regione;
2) all'autorità competente provinciale, in riferimento a progetti comprendenti categorie progettuali di competenza della provincia e del comune.

7 ter. Per la categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato B, le valutazioni sulla necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA spettano all'autorità competente all'approvazione o all'autorizzazione del progetto o dell'opera in esame. In caso di rilevata necessità di effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA, nel rispetto dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, la relativa procedura è svolta dall'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA individuata per la categoria progettuale originaria.
7 quater. La Giunta regionale può adottare linee guida per favorire l'applicazione uniforme di modalità di valutazione della necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato B.';
b) il riferimento all'autorità competente per la lettera t) del punto 8 dell'allegato B è sostituito dal seguente: 'L'autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria'.
8. Ogni riferimento alle province contenuto nella l.r. 5/2010, come modificata dal presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
9. I fondi per l'attuazione di politiche regionali sono istituiti con legge che ne stabilisce la dotazione finanziaria iniziale e l'eventuale conferimento in gestione alle società regionali di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006. Con successivo provvedimento la Giunta stabilisce condizioni e modalità di funzionamento di detti fondi.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico) è abrogato il comma 1 bis dell'art. 27 ter della l.r. 34/1978(16).
11. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 11è inserito il seguente:
'Art. 11 bis
(Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli)
1. Al fine di preservare particolari prodotti agricoli e le relative produzioni alimentari, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, con regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti criteri e modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale, quali confetture e conserve di ogni genere, miele e prodotti a base di miele, erbe officinali, castagne, funghi e zafferano, denominate piccole produzioni locali.
2. Per la preparazione, il confezionamento, la conservazione di piccole produzioni locali di cui al comma 1, può fungere da laboratorio anche una cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i locali funzionali, e le preparazioni siano effettuate in maniera e tempi distinti da altro uso della stessa.';
b) il comma 3 dell'articolo 31 quinquies è sostituito dal seguente:
'3. I comuni, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, comunicano, tramite il proprio sito web istituzionale, tramite affissione sull'albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, la possibilità d'iscrivere i terreni abbandonati o incolti alla Banca della Terra Lombarda. L'elenco dei terreni resi disponibili dai legittimi proprietari è trasmesso alla Regione. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti, a beneficio dei comuni adempienti, specifici criteri di preferenzialità in relazione ai trasferimenti, bandi o finanziamenti regionali.';
c) le lettere a) e c) del comma 8 dell'articolo 31 quinquies sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 sexies le parole 'all'andamento del censimento' sono sostituite dalle seguenti: 'all'andamento delle iscrizioni';
e) dopo il comma 3 dell'articolo 88 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Il consorzio adotta il piano comprensoriale, ai sensi del comma 1, entro il 30 giugno 2018 e lo trasmette, entro dieci giorni, alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del comma 2, entro i successivi centoventi giorni.
3 ter. Il piano ha validità massima di dieci anni e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 quater, resta efficace fino all'approvazione del nuovo piano.
3 quater. L'efficacia del piano cessa comunque decorsi due anni dalla data di scadenza della relativa validità.';
f) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 90 dopo le parole 'deliberati dalla Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti: 'e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione';
g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 90 le parole 'entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione'- Collegato 2014)' sono soppresse;
h) al primo periodo, del comma 1 dell'articolo 90 dopo le parole 'al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione' sono aggiunte le seguenti: 'previste dal piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 88';
i) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente: 'Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro sei mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centoventi giorni.'.
12. Le disposizioni di cui al comma 11, lettera h), si applicano a ciascun consorzio di bonifica, ai fini dell'adozione del piano di classificazione degli immobili, a seguito dell'approvazione del relativo piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 31/2008, come modificato dal presente articolo.
13. La Giunta regionale può approvare i piani di classificazione degli immobili adottati entro il 31 dicembre 2016 sulla base dei criteri, degli indirizzi e delle modalità procedimentali di cui all'articolo 90, comma 1, della l.r. 31/2008, senza necessità di previa approvazione dei relativi piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
14. Nei casi di cui al comma 13 resta comunque fermo il termine del 30 giugno 2018 per l'adozione del piano comprensoriale ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 88 della l.r. 31/2008, come modificato dal presente articolo; i consorzi adeguano il piano di classificazione degli immobili al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione previste dal piano comprensoriale entro sei mesi dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 88 della l.r. 31/2008, come modificato dal presente articolo.
15. Nelle more dell'aggiornamento dei piani di classificazione degli immobili in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, i consorzi di bonifica continuano ad applicare i piani di classificazione degli immobili in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213')(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo alinea del comma 1 dell'articolo 18 la parola 'sia' è soppressa;
b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole 'sia dell'articolo 19 della presente legge dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza' sono soppresse;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
'3 quinquies. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato di legislatura anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente.
3 sexies. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale da assegnare ai gruppi consiliari e suddivide tra i gruppi consiliari le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento disponibile per ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.';
d) l'articolo 19 è soppresso.
17. Le modifiche alla l.r. 3/2013 introdotte al comma 16 non comportano variazioni o nuove e ulteriori spese a carico della finanza regionale.
18. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e agli accordi collettivi aziendali di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. 148/2015 finanziati dai fondi del Titolo II del medesimo decreto legislativo, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalitàè perseguita attraverso le misure di politica attiva e di innovazione del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'2 bis. Il coinvolgimento dei lavoratori alle misure di cui al comma 2 costituisce attivazione di una politica attiva del lavoro di cui alla l.r. 22/2006.';
c) il comma 1 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:
'1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene:
a) le imprese mediante gli interventi per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;
b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro, ai sensi della l.r. 22/2006, per la riqualificazione professionale.';
d) il comma 1 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
'1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale:
a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e dell'articolo 31 del d.lgs. 148/2015, quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui alla lettera a).';
e) il comma 2 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:
'2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali, sono definite:
a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà di cui all'articolo 2;
b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
c) il ruolo di ARIFL nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità della presente legge.';
f) il comma 3 dell'articolo 4è abrogato.
19. La l.r. 21/2013 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continua a trovare applicazione limitatamente ai contratti di solidarietà approvati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
20. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità')(20)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 24 è sostituito dal seguente:
'24. Entro il 31 dicembre 2016 il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, l'aggiornamento del vigente piano regionale della prevenzione 2015-2018 a seguito della prima attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della l.r. 33/2009 come modificate dalla presente legge.'.
21. A partire dall'anno 2017 Éupolis applica alla spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi conferiti a dipendenti pubblici, una riduzione pari al 15 per cento della spesa sostenuta nel 2015 sulla base delle risultanze del rendiconto 2015.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 3 agosto 2011, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1983, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2013, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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