Legge Regionale 8 agosto 2016 , n. 22

Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-08;22

Art. 11
1. La lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(21)è sostituita dalla seguente:
'b) le derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale, incluse le sperimentazioni già concluse o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);'.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003 sono aggiunte le seguenti:
'b bis) le grandi derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, incluse quelle in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
b ter) le derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico per le quali sia stata autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), una variante della concessione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 23 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ).'.
3. Le previsioni del comma 1 ter dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003 si applicano anche ai casi di cui alle lettere b), b bis) e b ter) del comma 1 bis dello stesso articolo 53 ter, come modificato dal presente articolo.
4. Quanto previsto per la lettera b bis) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle concessioni di derivazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 53 ter, laddove riconducibili alle fattispecie di cui alla lettera b bis) del comma 1 bis dell'articolo 53 ter della l.r. 26/2003.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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