Legge Regionale 8 agosto 2016 , n. 22

Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-08-08;22

Art. 12
(Piano di razionalizzazione della spesa relativo ai costi della politica, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Costituisce risparmio sui costi della politica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la differenza tra il valore massimo della spesa consentita dalla normativa statale e la spesa effettivamente sostenuta da Regione Lombardia per effetto degli interventi legislativi regionali, con riferimento alle indennità di fine mandato, al sistema previdenziale contributivo per i vitaliziati, al trattamento economico dei consiglieri e al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio connesso alla mancata adozione di un sistema contributivo previdenziale per i consiglieri, si fa riferimento alla spesa determinata applicando le modalità di calcolo previste dal sistema previdenziale contributivo dei pubblici dipendenti regionali.
3. Ai fini della quantificazione del risparmio connesso all'indennità di fine mandato, si fa riferimento, fino a diversa disposizione statale, al parametro di virtuosità approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 con deliberazione n. 234/CSR.
4. Il risparmio sui costi della politica, quantificato con le modalità indicate ai commi precedenti, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale previa certificazione del Collegio dei revisori e costituisce l'ammontare delle economie aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011, che può essere destinato alla contrattazione integrativa per il personale del Consiglio regionale dell'anno successivo a quello in cui le riduzioni di spesa sono state realizzate, nel limite massimo del 50 per cento. Per l'anno 2016, la deliberazione è adottata entro il 30 settembre 2016 con riferimento ai risparmi realizzati nell'anno 2015.
5. Costituiscono risparmi ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011, anche quelli realizzati per effetto degli interventi normativi sui costi della politica negli esercizi precedenti all'ultimo anno che non siano già stati utilizzati per incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa.
6. L'ammontare delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale non può comunque essere superiore al limite previsto dalla vigente normativa statale.
7. Per i risparmi connessi alle altre voci di spesa indicate nell'articolo 16, comma 4, del d.l. 98/2011 convertito dalla l. 111/2011, l'Ufficio di Presidenza approva, entro il 31 marzo di ogni anno, uno specifico Piano di razionalizzazione e riqualificazione, che indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
8. La quota di risparmio utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5, sommata alla quota di risparmio utilizzata ai sensi di altre leggi regionali, non può eccedere il risparmio certificato dal Collegio dei Revisore dei Conti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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