Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 19
(Ecomusei)
1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività al fine di conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la diversità culturale dei luoghi. Favorisce lo sviluppo dell'attività in rete e l'utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei.
2. Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi