Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 21
(Patrimonio culturale di proprietà regionale)
1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguono, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte.
2. La Regione, anche attraverso la catalogazione dei beni culturali iscritti nel proprio patrimonio e in quello degli enti del sistema regionale, concorre a integrarli in un sistema di conoscenze condivisibile a livello regionale e sovraregionale, nazionale e internazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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