Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 25
(Consulte locali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
2. Le consulte di cui al comma 1:
a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua lombarda nelle sue varietà, anche locali;
b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui all'articolo 24;
c) forniscono alla Regione documentazione concernente le peculiarità delle varietà della lingua lombarda presenti sul territorio di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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