Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 40
(Sperimentazione)
1. La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge anche ricorrendo alla loro sperimentazione. A tal fine il programma triennale per la cultura prevede gli interventi oggetto di sperimentazione con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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