Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 41
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta:(1)
a) lo stato di attuazione del programma operativo annuale e dei piani integrati della cultura, specificando interventi realizzati, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia