Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 42
(Fondo per la cultura)
1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da:
a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali;
b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati;
c) risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio di valore ambientale, storico, architettonico, artistico, archeologico e agli istituti culturali, siti UNESCO, itinerari e percorsi culturali e a progetti di produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;
d) risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo, istituito ai sensi della presente legge, in sostituzione dei fondi di rotazione già operanti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) e dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);
e) risorse in conto capitale per il fondo di garanzia istituito ai sensi della presente legge in sostituzione del fondo già operante ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2008 finalizzato a facilitare l'accesso al credito dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo e delle imprese culturali creative.
2. Le modalità di riparto del fondo sono definite negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 9.
3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata.
4. La Regione promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche presso le quali i cittadini e le imprese possono sostenere finanziariamente le attività e i progetti regionali, nonché quelli proposti dai soggetti di cui all'articolo 36.
5. La Regione incentiva la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.
6. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 43.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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