Legge Regionale 23 novembre 2016 , n. 29

Lombardia è ricerca e innovazione

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-29;29

Art. 2
(Governance del sistema regionale della ricerca)
1. E' istituita una cabina di regia interassessorile presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore delegato, con funzioni di coordinamento strategico delle politiche regionali di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
2. La cabina di regia di cui al comma 1 predispone, con il supporto del Foro regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 3 e con il contributo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il programma strategico triennale per la ricerca l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in raccordo con il documento strategico per le politiche industriali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 (Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0).
3. Il programma strategico di cui al comma 2 fornisce un quadro previsionale degli interventi da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi, con particolare riguardo a:
a) investimenti nelle infrastrutture digitali e altri investimenti di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca e per la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori;
b) sostegno, anche nella forma di agevolazioni fiscali, alle imprese che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, e si insediano in regione Lombardia;
c) sviluppo dell'offerta localizzativa per le industrie emergenti e le imprese innovative;
d) utilizzo di accordi per la ricerca e l'innovazione, anche preordinati agli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività);
e) iniziative di co-funding con altri livelli istituzionali;
f) finanziamento diretto di specifici progetti di ricerca e innovazione, attraverso iniziative di raccolta diffusa di fondi;
g) sostegno per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle imprese o di enti pubblici, d'intesa con le università, per specifiche esigenze formative relative a studi mirati di fattibilità tecnologica;
h) sostenere la realizzazione di percorsi capaci di innescare collaborazioni mirate e operative tra imprese e sistema della ricerca e favorire la realizzazione di studi mirati di fattibilità tecnologici sulla base di validazioni scientifiche di prodotti e processi;
i) costituzione di reti interregionali dei parchi scientifici e tecnologici;
j) condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data della pubblica amministrazione e di protocolli per l'utilizzo degli open data e big data, anche attraverso accordi rispettivamente con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e con il Garante per la protezione dei dati personali;
k) processi di open science per la libera diffusione di pubblicazioni e dati scientifici;
l) accordi con le università e con i centri di ricerca per la mappatura delle aree di ricerca e dei progetti avviati, al fine di ridurre le asimmetrie informative tra impresa e università, tecnologie e mercati applicativi;
m) piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano da appalti pre-commerciali impostati in modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
n) sostegno al rientro dei ricercatori impegnati all'estero nei settori strategici individuati dal programma strategico triennale di cui al comma 2, favorendo e agevolando il reinserimento nel tessuto economico lombardo;
o) valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale;
p) innovazioni sociali che soddisfino bisogni sociali e creino nuove relazioni e collaborazioni.
4. Il programma strategico di cui al comma 2 definisce un obiettivo minimo di spesa, non inferiore al 3 per cento delle risorse annualmente stanziate per l'acquisto di beni, servizi e lavori dalla Regione e dal sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), da destinare all'acquisto di soluzioni innovative e a prodotti della ricerca, anche attraverso gli appalti pre-commerciali e gli appalti verdi. Il programma strategico contiene altresì l'indicazione delle aree prioritarie per le quali ricorrere agli appalti pre-commerciali.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva e aggiorna il programma strategico, di cui al comma 2, rispetto al quale la cabina di regia di cui al comma 1 verifica, nell'arco temporale di riferimento, la coerenza delle proposte d'intervento, anche di carattere normativo, delle strutture competenti per materia.
6. La Giunta regionale:
a) promuove specifiche intese con il Governo, i comuni e gli altri attori istituzionali coinvolti per l'accesso agli incentivi da parte delle imprese;
b) rende disponibili propri dati in forma open, secondo modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale;
c) approva i criteri ambientali minimi per gli acquisti di soluzioni innovative sostenibili;
d) approva progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo e occupazionale;
e) istituisce la Giornata della ricerca nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico(1);
f) sostiene iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e impresa volte a realizzare laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo;
g) promuove specifici percorsi formativi finalizzati all'innovazione attraverso interventi che favoriscano lo scambio di conoscenza tra imprese;
h) sostiene lo sviluppo di progetti che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi innovativi nell'ambito di attività di conservazione programmata del patrimonio culturale, storico e architettonico di edifici o manufatti di pregio, che contribuiscono a valorizzare l' identità della Lombardia a livello nazionale e/o internazionale;(2)
h bis) promuove la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione anche attraverso l' istituzione di un riconoscimento volto a premiare le eccellemze imprenditoriali lombarde che adottano modelli innovativi.(3)
6 bis. La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.(4)
6 ter. La Giunta regionale, definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e), nonché le modalità, i requisiti e i presupposti sottesi all' attribuzione del riconoscimento di cui al comma 6, lettera h bis). Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla giornata della ricerca.(4)
7. La Giunta regionale, nell'ambito del programma strategico di cui al comma 2 e fermo restando l'autonomia delle parti contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro di ricerca nel settore privato, anche nell'ambito delle contrattazione di secondo livello, riconosce e promuove il lavoro di ricerca sostenendo la nascita di specifiche carriere anche in esito ai percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 3, lett. g).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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