Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 35

Legge di stabilità 2017 - 2019

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35

Art. 5
(Politiche per l'integrazione dei servizi e la promozione degli investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale)
1. Al fine di sviluppare un sistema di trasporto pubblico in grado, attraverso una pianificazione integrata dell'offerta di servizio e maggiori investimenti, in particolare, in materiale rotabile, di meglio rispondere alle esigenze di mobilità, di promuovere la crescita della domanda e di incrementare la qualità dei servizi, perseguendo al contempo, attraverso l'accesso ai mercati finanziari regolati, la razionalizzazione e l'efficientamento delle risorse pubbliche, la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 7, comma 13, della medesima legge, ovvero gli enti locali competenti, estendono la durata dei vigenti contratti di servizio nel rispetto del Regolamento CE n. 1370/2007, qualora i relativi soggetti gestori o i loro azionisti deliberino, entro il 30 giugno 2017, operazioni di natura straordinaria di integrazione societaria del soggetto gestore nell'ambito di società quotate nei mercati regolamentati ai sensi del d.lgs. 58/1998, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2017.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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