Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 35

Legge di stabilità 2017 - 2019

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35

Art. 8
(Dote trasporti per viaggiatori abbonati sui servizi ferroviari a lunga percorrenza)
1. Al fine di incentivare l'integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi ferroviari ai quali non si applicano le tariffe del sistema tariffario integrato regionale, incrementando le opportunità di viaggio per gli utenti residenti in Regione Lombardi, agli stessi utenti è riconosciuto un rimborso parziale del prezzo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi ferroviari non soggetti al sistema tariffario integrato regionale. Tale rimborso è riconosciuto, anche per il tramite di aziende titolari di contratti di servizio con Regione Lombardia o società controllate dalla stessa, in funzione della tipologia e della validità dell'abbonamento di viaggio acquistato, secondo modalità e tempi definiti dalla Giunta regionale e nei limiti della disponibilità delle risorse regionali.
2. Alle spese derivanti dal comma 1 , si fa fronte per ciascun anno del triennio 2017-2019 nei limiti delle risorse pari a euro 1.600.000,00 stanziate per l'integrazione tariffaria alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2017/2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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