Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: 'Il tesserino può esser recapitato al domicilio del cacciatore, secondo modalità da definire con provvedimento di Giunta.';
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.';
b) all'articolo 30:
1) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'd) il revisore legale;';
2) la lettera a) del comma 3 è soppressa;
3) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'b) le modalità di elezione del presidente;”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.”;
5) al comma 5, la parola: 'designati' è sostituita dalla seguente: 'individuati';
6) al comma 5 dopo le parole 'in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'Ambito' sono aggiunte le seguenti: ', in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia';
7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.';
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;
c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
e) due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
f) un rappresentante delle associazioni cinofile.';
9) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.';
10) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.';
11) il comma 10 è sostituito dal seguente:
'10. La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il territorio di sua competenza. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione.';
12) al comma 11 le parole 'revisore dei conti' sono sostituite dalle seguenti: 'revisore legale';
13) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 bis, 7 e 7 bis.';
c) all'articolo 35:
1) dopo il comma 2 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:
'2.1. Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall'articolo 40, comma 13, e il disposto circa l'esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 maggio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre.';
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'opzione della forma di caccia, da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio richiesta di modifica. La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla Giunta regionale.';
d) all'articolo 40:
1) il comma 12 è sostituito dal seguente:
'12. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.'.
2. Le procedure di rinnovo dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia avviate alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificate dal comma 1, lettera b), della presente legge. Restano valide per la nomina del revisore legale le procedure avviate alla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina di cui all'articolo 30, comma 1, lett. d), della l.r. 26/1993.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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