Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 14
(Modifiche agli articoli 15, 89, 100, 101 e 126 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 15 sono soppresse le seguenti parole '; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.';
b) all'articolo 89:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli';
2) il comma 2 è così sostituito:
'2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Tale obbligo non sussiste nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, nei quali i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL e, in aggiunta, nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, dell'erogatore di elettricità per veicoli di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull'intero territorio regionale. L'obbligo di dotarsi del prodotto GPL sussiste solo se nel bacino di riferimento, in equilibrio per il prodotto metano, la dotazione complessiva di impianti di GPL è inferiore alla media nazionale. Tale obbligo può comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano. L'obbligo di dotarsi dell'erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d'intesa con il comune competente, anche individuando una localizzazione dell'erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell'impianto oggetto di istanza autorizzatoria. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all'obbligo di erogazione dei prodotti a basso impatto ambientale individuati ai sensi del presente comma. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.';
3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e all'articolo 89 bis.';
4) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ', se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 87, comma 2, dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti e limitate ai casi di modifica di cui all'articolo 88, comma 3, lettere a) e b).';
5) dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
'Art. 89 bis
(Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)
1. E' fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. E' fatto altresì obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o anche GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente.
4. In caso di inadempimento a quanto previsto dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria, individuata all'articolo 101, comma 4 ter, e a eventuale e successiva sospensione di cui all'articolo 100, comma 3, lettera b bis).';
6) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 100 è aggiunta la seguente:
'b bis) esercizio dell'impianto in violazione degli obblighi di cui all'articolo 89 bis entro centottanta giorni dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 101, comma 4 ter.';
7) dopo il comma 4 bis dell'articolo 101 è inserito il seguente:
'4 ter. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque non adempia agli obblighi di cui all'articolo 89 bis entro i termini stabiliti dallo stesso articolo.';
c) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, prima delle parole 'Entro il 31 gennaio di ogni anno' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis,';
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e i requisiti per l'eventuale integrazione del calendario regionale e per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale di ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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