Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 18
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all’articolo 3 bis della l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 42 dopo le parole 'La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo' sono inserite le seguenti: 'nulla osta di cui all'articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992 e' e le parole 'parere degli enti' sono sostituite dalle seguenti: 'parere degli altri enti';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità. La giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) definisce le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi di strade da pubblicare in relazione ai limiti di carico, eventualmente suddivisi anche per asse, ai limiti di sagoma, alle tipologie di veicoli e alle prescrizioni di tutela del patrimonio stradale, stabilendo altresì i tempi e le modalità del relativo aggiornamento. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi pubblicati si applica quanto previsto dal comma 6.'.
2. All'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Catasto stradale regionale e archivio stradale regionale)';
b) al comma 1, dopo le parole 'rete viaria' sono aggiunte le seguenti: 'regionale di cui all'articolo 2, comma 2 quater, e la costituzione dell'archivio stradale regionale per consentire un coordinamento anche cartografico, delle principali informazioni ai fini della sicurezza e della percorribilità della rete stradale';
c) al comma 2, le parole 'Il catasto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'archivio';
d) al comma 4, le parole 'del catasto' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'archivio';
e) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l'indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali.'.
3. Alle spese per la costituzione dell'archivio stradale regionale derivanti dall'articolo 3 bis della l.r. 9/2001, come modificato dal comma 2 del presente articolo, quantificabili per il 2017 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse appostate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. Alle determinazioni delle spese per gli anni successivi al 2017 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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