Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 21
(Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all’articolo 9 della l.r. 24/2006)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(23), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 quinquies sono inseriti i seguenti:
'2 sexies. Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.
2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.
2. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;';
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;'.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(25) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, per l'affidamento degli incarichi di ispezione sugli impianti stessi;' .
NOTE:
23. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi