Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 30
(Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985)
1. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio - Collegato ordinamentale 2004)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 11è sostituito dal seguente:
' Art. 11
(Tutela sanitaria degli allevamenti di api)
1. Chiunque vende api vive o trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:
a) in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;
c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;
d) che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica).

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.
4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.

5. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.';
b) l'articolo 12è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura)
1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Con decreto del direttore generale sono costituite, presso ogni ATS, una o più commissioni apistiche locali, in base al contesto e alle esigenze territoriali. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) il responsabile del servizio di sanità animale dell'ATS o suo delegato, in funzione di presidente;
b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;
c) due dirigenti veterinari del dipartimento veterinario della ATS.

3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza massima degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.
4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione deve richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione al dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio di destinazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il dipartimento acquisisce il parere della commissione apistica locale.
5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione per lo spostamento degli alveari per nomadismo oltre i termini previsti al comma 4.
6. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, sono consentite anticipazioni o proroghe fino a non oltre venti giorni rispetto al periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui è affidata la verifica del rispetto delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
2. E' abrogato il regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4 (Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo)(35).
NOTE:
34. Si rinvia alla l.r. 24 marzo 2004, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia al r.r. 14 maggio 1985, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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