Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3.
2. La previsione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 26/1993.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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