Legge Regionale 6 novembre 2017 , n. 24

Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta

(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-06;24

Art. 3
(Unità di supporto alle vittime del terrorismo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita presso la Giunta regionale l'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, di seguito denominata 'Unità di supporto', con il compito di fornire sostegno sanitario e psicologico e supporto negli adempimenti di carattere amministrativo, nonché in ambito legale.
2. L'Unità di supporto si attiva al verificarsi dell'atto terroristico e, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fornisce il sostegno e il supporto di cui al comma 1.
3. L'Unità di supporto è costituita da personale regionale o appartenente agli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regioné - collegato 2007), individuato con provvedimento della Giunta regionale.
4. Il personale di cui al comma 3 partecipa all'Unità di supporto a titolo gratuito e nell'ambito dell'attività di servizio. Gli enti del sistema regionale di cui al comma 3 provvedono autonomamente alle eventuali spese di trasferta del proprio personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto, successivamente rimborsate dalla Regione, previa quantificazione e giustificazione delle spese medesime, secondo la vigente disciplina per la pubblica amministrazione. La Regione rimborsa, altresì, l'equivalente degli emolumenti versati dagli enti del sistema regionale al rispettivo personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto e gli eventuali costi assicurativi.
5. La Regione, per il miglior funzionamento dell'Unità di supporto, promuove la stipulazione di intese o accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, nonché con altri enti pubblici nazionali e locali, associazioni di categoria, enti e associazioni afferenti al terzo settore, anche ai fini della partecipazione alle attività delle Unità di supporto di soggetti esterni, ove richiesto da particolari esigenze.
6. La Regione riconosce ai soggetti esterni di cui al comma 5, impegnati nelle attività dell'Unità di supporto, eventuali spese di trasferta, adeguatamente quantificate e giustificate, secondo la vigente disciplina per la pubblica amministrazione. La Regione rimborsa, altresì, l'equivalente degli eventuali emolumenti versati dai datori di lavoro al rispettivo personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto e gli eventuali costi assicurativi.
7. La Giunta regionale determina la composizione dell'Unità di supporto, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento, prevedendo anche interventi per la formazione e l'aggiornamento dei componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi