Legge Regionale 6 novembre 2017 , n. 24

Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta

(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-06;24

Art. 5
(Sospensione degli obblighi tributari)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'atto terroristico e per i tre periodi di imposta successivi.
2. Decorsa la sospensione di cui al comma 1, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.
3. La Giunta regionale determina le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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