Legge Regionale 6 novembre 2017 , n. 24

Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta

(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-06;24

Art. 7
(Norma finanziaria)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, è istituito, alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019, il 'Fondo in favore delle vittime del terrorismo' con una dotazione prevista in euro 60.000,00 per gli anni 2017 e 2018, a cui si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1.
2. Alla copertura delle spese per l'Unità di supporto, di cui all'articolo 3, prevista in euro 10.000,00 per gli anni 2017 e 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1.
3. Alla copertura delle spese per gli interventi, di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, prevista in euro 30.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1.
4. Alla copertura delle spese per i corsi di formazione della polizia locale di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede, a partire dal 2018, nell'ambito delle risorse già stanziate, ai sensi della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
5. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui ai commi 1, 2, 3 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale e a partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 4 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale.
6. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6 bis. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, è istituito per le spese in conto capitale, alla Missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021, il 'Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche', con una dotazione prevista in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021. A partire dagli esercizi successivi al 2021 alle dotazioni del fondo si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla Missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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