Legge Regionale 4 dicembre 2017 , n. 28

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)

(BURL n. 49, suppl. del 06 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-04;28

Art. 3
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 15 bis, comma 3, della l.r. 16/1999, come introdotto dalla presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione, i membri del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 15 bis della l.r. 16/1999, come introdotto dalla presente legge, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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