Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 14
(Modifiche agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:
'8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell'informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell'ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.';
b) al comma 12 dell'articolo 66 è aggiunto in fine il seguente periodo: 'I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.';
c) il comma 9 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell'informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell'ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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