Legge Regionale 4 dicembre 2018 , n. 17

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018

(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17

Art. 18
(Modifiche agli articoli 11 e 13 della l.r. 26/2014)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole 'dalla Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'dal dirigente competente';
b) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 13, le parole 'ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve' sono soppresse;
c) dopo il comma 4 dell'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
'4.1. Le piste di cui è stato autorizzato l'apprestamento sono incluse nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito presso la competente struttura regionale.
4.2. Nell'elenco sono riportati:
a) le generalità del gestore della pista;
b) la classificazione della pista e le sue caratteristiche;
c) le generalità del direttore della pista ed i dati relativi all'organizzazione del servizio di primo soccorso.'
;
d) al comma 4 quater dell'articolo 13, le parole 'dei commi precedenti' sono sostituite dalle seguenti: 'dei commi 4 bis e 4 ter';
e) dopo il comma 7 dell'articolo 13 è inserito il seguente:
'7 bis. Il gestore della pista cura gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7.';
f) alla lettera g) del comma 13 dell'articolo 13, dopo le parole 'delle piste da sci' sono inserite le seguenti: 'per l'esercizio di altri sport anche';
g) dopo il comma 13 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'13 bis. Le modalità tecnico - operative di aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 4.1, nonché di trasmissione dei dati di cui al comma 4.2 e dei dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste da sci, ai fini del rispetto delle previsioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 363/2003, sono definite con decreto del dirigente competente.'
.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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