Legge Regionale 4 dicembre 2018 , n. 17

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018

(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17

Art. 19
1. All'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - collegato ordinamentale)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche' sono sostituite dalle seguenti: 'strutture della Giunta regionale alle quali sono attribuite, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), le funzioni di autorità idraulica previste in base alla vigente normativa e, per quanto di competenza, dalle strutture delle autorità idrauliche diverse dalla Regione individuate in base alla rispettiva disciplina organizzativa.';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'L'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 700,00 a € 7.000,00 qualora venga ostacolato ovvero possa essere ostacolato il regolare deflusso idrico, e da € 200,00 a € 2.000,00 negli altri casi.';
c) al primo periodo del comma 3 le parole 'la Regione, inoltre, può' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e i comuni, per il reticolo di rispettiva competenza, inoltre, possono' e al secondo periodo del comma 3 le parole 'la Regione provvede' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e i comuni provvedono';
d) al comma 4 le parole 'legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale)' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)';
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale con successivo provvedimento definisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 in tema di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative.'
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NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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