Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 22

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22

Art. 1
(Finalità e istituzione)
1. La Regione, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela della vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante , nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.(1)
NOTE:
1. L'articolo è stato modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale), pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024 nonché l'art. 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi