Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 3
(Modifiche agli artt. 23, 30 e 100 della l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23, le parole 'da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale' sono soppresse e, prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: 'Con provvedimento della Giunta regionale è stabilito, nel rispetto del limite complessivo dello stanziamento determinato ai sensi del primo periodo, l'ammontare da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale.';
b) al comma 5 dell'articolo 30, la parola 'cinque' è sostituita dalla seguente: 'tre';
c) il comma 3 dell'articolo 100 è abrogato.
2. La modifica di cui alla lettera b) del comma 1 è efficace a decorrere dalla prima nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance successiva all'entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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