Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 22
(Modifiche agli artt. 6, 7, 9, 10, 25, 27, 28, 33 e 44 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 6, le parole 'direttore generale' sono sostituite dalla seguente: 'dirigente';
b) il comma 8 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti.';
c) il comma 2 dell'articolo 9è abrogato;
d) al comma 7 dell'articolo 9, dopo la parola 'composizione,' sono inserite le seguenti: 'prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite' e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Per le figure esterne all'amministrazione la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'- programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021.';
e) al comma 3 dell'articolo 10, le parole 'direttore generale' sono sostituite dalla seguente: 'dirigente';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale.';
g) al comma 5 dell'articolo 25, dopo la parola 'revoca' sono inserite le seguenti: 'o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso.';
h) il comma 7 dell'articolo 25 è abrogato;
i) il comma 8 dell' articolo 25 è sostituito dal seguente:
'8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993.';
j) il comma 15 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per l'approntamento. Detti appostamenti sono soggetti al preventivo consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione del sito o di allestimento che può avvenire anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia.';
k) al comma 11 dell'articolo 27, le parole ', in base al criterio della residenza anagrafica,' sono soppresse;
l) al comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole 'dall'articolo 34, comma 1, lettera c)' le parole da 'i cacciatori residenti in Lombardia' a 'nuove disposizioni in materia' sono sostituite dalle seguenti: 'i cacciatori, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ATC o CAC. I cacciatori non residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2018/2019 in ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, acquisiscono il diritto alla permanenza associativa, previo pagamento, per la sola stagione venatoria 2019/2020, della quota di ammissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019'';
m) dopo il comma 7 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:
'7 bis. Per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con l'esclusione della caccia di selezione al cinghiale, è possibile essere ammessi, previo consenso dei relativi organi di gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite di uno per provincia. Tale disposizione non si applica per il territorio della provincia di Sondrio.';
n) al comma 6 dell'articolo 33, dopo le parole 'nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna' sono aggiunte le parole: 'gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia provinciale, addetti al controllo ittico venatorio, hanno diritto di essere soci presso un solo ATC o CAC delle province confinanti a quelle in cui svolgono l'attività di vigilanza, nelle diverse forme di caccia di specializzazione, prescindendo dagli indici di densità venatoria, oltre agli eventuali altri ATC o CAC a cui possono essere ammessi.';
o) al comma 14 dell'articolo 33, le parole 'per l'iscrizione sul tesserino regionale di caccia' sono sostituite dalle seguenti: 'L'iscrizione sul tesserino regionale di caccia degli ATC o CAC di altre regioni in cui il cacciatore risulta ammesso è eseguita dalla Regione Lombardia o dalla provincia di Sondrio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.';
p) al comma 15 dell'articolo 33, la parola 'contigue' è soppressa;
q) al comma 12 dell'articolo 44, le parole 'possono nominare' sono sostituite dalla seguente: 'nominano';
r) al comma 13 dell'articolo 44, è aggiunto il seguente periodo: 'La prova d'esame può essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione a prescindere dalla residenza del candidato.';
s) al comma 13 bis dell'articolo 44, le parole 'possono sostenere la prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria nella provincia ove sono domiciliati e di conseguenza' sono soppresse;
t) dopo il comma 14 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'14 bis. Al fine di praticare la gestione e la caccia agli ungulati è necessario essere abilitati avanti alle apposite commissioni regionali nominate presso ogni UTR dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni'.
NOTE:
24. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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