Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 33
(Modifiche agli artt. 12, 21, 23, 26, 28 e 46 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al r.r. 4/2017)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(36) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole 'i dirigenti pubblici e privati' sono inserite le seguenti: ', che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età,' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.';
b) dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 è inserito il seguente: 'Il rapporto cessa, altresì, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.';
c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 le parole 'separati o divorziati' sono soppresse;
d) al comma 12 dell'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, se ne siano allontanati e successivamente vi abbiano fatto rientro, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno ventiquattro mesi antecedenti il decesso e che gli stessi discendenti risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.';
e) al comma 11 dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli aggiornamenti dell'anagrafe regionale dell'utenza successivi a quello di cui al comma 9.';
f) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 28, dopo le parole 'Le unità abitative alienate' sono inserite le seguenti: 'ai sensi dell'articolo 29';
g) al comma 2 dell'articolo 46, le parole 'Entro il 31 marzo' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 luglio'.
2. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)(37), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 ter dell'articolo 18, le parole 'di cui alle lettere a) e b)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alla lettera a)';
b) al comma 3 dell'articolo 18, dopo le parole 'del nucleo familiare' sono inserite le seguenti: 'di cui al comma 1';
c) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente:
'b bis) i discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, se ne siano allontanati e successivamente vi abbiano fatto rientro, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno ventiquattro mesi antecedenti il decesso dell'assegnatario.';
d) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Nel caso di nuclei familiari formati da soli anziani ultrasessantacinquenni o di nuclei familiari in cui siano presenti disabili o soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, il superamento della soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, non costituisce motivo di decadenza.'.
3. In deroga alle modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2016, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i direttori generali delle ALER in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 1 del citato articolo 12 e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino alla scadenza, naturale o anticipata, del rispettivo contratto di lavoro; restano ferme le ulteriori cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/2016.
NOTE:
36. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
37. Si rinvia la r.r. 4 agosto 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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