Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 40
(Modifica all’art. 4 della l.r. 22/2018)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)(45)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Il suddetto organismo consultivo può essere composto, anche da dipendenti di altre amministrazioni, anche dello Stato, ivi comprese le Forze dell'Ordine, previa promozione e stipulazione di apposite intese tra la Regione e le relative amministrazioni di competenza.'.
NOTE:
45. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2018, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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