Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 42
(Modifiche agli artt. 82, 91 bis, 91 quater e 91 quinquies e abrogazione degli artt. 78 bis e 79 bis della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(47) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 78 bis e 79 bis sono abrogati;
b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 82 è sostituita dalla seguente:
'c) il revisore legale.';
c) al comma 1 dell'articolo 91 bis, dopo le parole 'delle cave esistenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave,' sono aggiunte le seguenti: ', nonché delle cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate';
d) al comma 1 dell'articolo 91 quater, dopo le parole 'nei vigenti piani provinciali delle cave' sono aggiunte le seguenti: ', nonché le cave esaurite, dismesse o abbandonate non ricomprese nei piani provinciali delle cave e non già recuperate';
e) al comma 1 dell'articolo 91 quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'individuazione di tali ambiti costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.';
f) al comma 1 dell'articolo 91 quinquies, le parole 'si utilizzano' sono sostituite dalle seguenti: 'si possono utilizzare';
g) al comma 2 dell'articolo 91 quinquies, le parole 'e irrigazione' sono soppresse.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli articoli abrogati di cui al comma 1, lettera a).
NOTE:
47. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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