Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 47
(Modifiche all’art. 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all’art. 3 bis della l.r. 9/2001)
1. All'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(51) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 bis sono inseriti i seguenti:
'6 ter. Dal 1 gennaio 2020 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. A tal fine, dalla data di cui al primo periodo, gli enti proprietari delle strade inseriscono nell'archivio stradale regionale i dati relativi alla percorribilità della rete stradale di competenza e li aggiornano tempestivamente. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale sulla base dei dati inseriti sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
6 quater. Non è soggetta ad autorizzazione la circolazione sulle strade individuate come percorribili dalle cartografie o elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter, dei seguenti veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, a condizione che non superino i limiti di massa di cui all'articolo 62 del d.lgs. 285/1992:
a) mezzi d'opera, veicoli ad uso speciale, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale;
b) veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera d), del d.p.r. 495/1992, ed il trasporto sia effettato con le stesse finalità di pubblica utilità;
c) macchine agricole eccezionali;
d) veicoli o trasporti eccezionali che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, punto A), del d.p.r. 495/1992.

6 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative:
a) per il trasferimento nell'archivio stradale regionale delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis, nonché per la verifica della corrispondenza dei dati trasferiti;
b) per l'inserimento e l'aggiornamento, da parte degli enti proprietari delle strade, dei dati da pubblicare nell'archivio stradale regionale ai sensi del comma 6 ter;
c) per l'attuazione delle misure di semplificazione di cui ai commi 6 ter e 6 quater.';
b) alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 42, comma 6 ter 1, della l.r. 6/2012, il comma 6 bis è abrogato.(52)
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(53)è inserito il seguente:
'2bis. L'archivio stradale regionale è altresì formato dalle cartografie e dai dati relativi alle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, ai sensi dell'articolo 42, comma 6 ter, della l.r. 6/2012.'.
NOTE:
51. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
52. La lettera è stata sostituita dall'art. 5, comma 3 della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. Torna al richiamo nota
53. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
54. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 3 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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