Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 10
(Disposizioni per il trasferimento alla Regione delle funzioni e attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte da PoliS-Lombardia)
1. Alla data stabilita nella deliberazione di cui al comma 2, le funzioni e le attività concernenti le politiche del lavoro, con esclusione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico, e la gestione delle crisi aziendali svolte dall'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) sono trasferite alla Giunta regionale, al fine di realizzarne un coordinamento più efficace ed efficiente a livello regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono altresì individuate le risorse umane in servizio che, alla data del 1° giugno 2019, svolgono in via prevalente le funzioni e le attività di cui al comma 1, nonché le risorse strumentali e finanziarie da trasferire alla Giunta regionale e sono dettate le disposizioni per il compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente articolo, ivi compresi gli aspetti organizzativi idonei a svolgere le funzioni trasferite, il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni e attività trasferite e la definizione delle risorse del salario accessorio del personale trasferito, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi di PoliS-Lombardia. La deliberazione di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Il personale con contratto a tempo indeterminato proveniente da PoliS-Lombardia mantiene la posizione giuridica e il medesimo trattamento economico fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Giunta regionale.
4. Alla data stabilita nella deliberazione di cui al comma 2:
a) all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia))';
2) il comma 1è abrogato;
3) al comma 2 le parole 'L'Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica' sono sostituite dalle seguenti: 'L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)';
4) alla lettera 0a) del comma 2 le parole 'e alla gestione delle crisi aziendali' sono soppresse;
5) ai commi 3 e 9 le parole 'dell'Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)';
6) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
7) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:
'c bis) il Comitato di indirizzo.';
8) il comma 4è abrogato;
9) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Il Comitato di indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca. Il Comitato è composto da sette membri, compreso il coordinatore, di comprovata competenza ed esperienza tecnico scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale, che ne individua altresì il coordinatore. Alle suddette designazioni si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), ivi compreso quanto previsto dall'articolo 2 della medesima legge regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono indicati dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza.
4 ter. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
4 quater. Il Comitato di indirizzo esercita una costante azione di indirizzo e monitoraggio rispetto alle attività di ricerca, formazione e studio svolte da PoliS­Lombardia. In particolare, il Comitato di indirizzo:
a) approva, su proposta del Direttore generale, il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, ed il programma di lavoro annuale sulla base del suddetto piano pluriennale;
b) approva, su proposta del Direttore generale, la relazione annuale sull'attività svolta;
c) assume determinazioni in merito alle ulteriori iniziative di ricerca e di studio, non previste dal piano pluriennale di attività e dal programma di lavoro annuale, richieste dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
d) assicura il raccordo con la comunità scientifica e accademica, anche proponendo iniziative di confronto su tematiche di interesse strategico regionale.';
10) il comma 5è abrogato;
11) il comma 6è abrogato;
12) il comma 7è abrogato;
13) al comma 8, le parole 'di cui al comma 6, lettera b)', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 9, lettera a)';
14) al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole 'È scelto' sono sostituite dalle seguenti: 'È nominato dalla Giunta regionale ed è scelto';
b) le parole 'Compete, in particolare, al Direttore predisporre:' sono sostituite dalle seguenti: 'Compete, in particolare, al Direttore approvare:';
c) le lettere c) e d) sono abrogate;
15) dopo il comma 9è inserito il seguente:
'9 bis. Il Direttore generale predispone e propone al Comitato di indirizzo:
a) il piano pluriennale di attività e il programma annuale;
b) la relazione annuale sull'attività svolta.';
16) il comma 11 è abrogato;
b) l'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è abrogato;
c) alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 dell'articolo 2 le parole ', avvalendosi anche dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia)' sono soppresse;
2) la lettera c) del comma 2, dell'articolo 4 è abrogata;
3) i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 6 sono abrogati.
5. Il consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e il comitato tecnico-scientifico di PoliS-Lombardia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla loro naturale scadenza e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 14/2010 previgenti alle modifiche di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo.
6. In attuazione del presente articolo il contributo di funzionamento destinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, lettera a), punto 1), della l.r. 14/2010, a PoliS-Lombardia, stanziato alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' -Titolo 1 'Spese correnti', del bilancio di previsione 2019-2021, è ridotto complessivamente di € 2.595.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021. In corrispondenza, la missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' è incrementata per ciascun anno del biennio 2020-2021 per € 1.056.278,00 con riferimento alle spese di personale e per € 1.538.722,00 con riferimento alle spese per le funzioni e le attività trasferite, ai sensi del comma 1.
7. Con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ferma restando l'invarianza complessiva di spesa, gli importi di cui al comma 6 possono essere modificati sulla scorta dell'effettivo trasferimento del personale, stabilito con il provvedimento di Giunta regionale previsto dal comma 2.
8. E' altresì disposto per il 2020 il rientro delle risorse regionali non spese pari a € 2.848.460,00, trasferite a PoliS-Lombardia per le politiche di sostegno alle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà). A tal fine, nel 2020 sono corrispondentemente incrementati di € 2.848.460,00 il Titolo 3 'Entrate extratributarie'- Tipologia 0500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2019-2021 e la missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.
9. Con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 il contributo di cui al comma 6è altresì rideterminato tenendo conto della riduzione della spesa a seguito delle modifiche previste al comma 4, lettera a), punti 6 e 8, del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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