Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 21
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 162 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(17), è inserito il seguente:
'7 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno in più chi non rispetta il limite di venti giornate annue di cui all'articolo 151, comma 5.'.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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