Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 4
(Modifiche agli articoli 51, 52 bis, 52 ter e 53 della l.r. 7/2012)
1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente: 'Digitalizzazione delle comunicazioni e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni';
b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate alla digitalizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l'attivazione di modelli di interoperabilità basati sulle linee guida approvate dalla Agenzia per l'Italia Digitale, nonché lo sviluppo di ecosistemi digitali ai sensi dell'articolo 52 quater.';
c) il comma 1 dell'articolo 52 bis è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, in conformità all'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, garantisce, nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa, il riuso dei programmi informatici di cui la Regione stessa e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 sono titolari.';
d) il comma 2 dell'articolo 52 bis è sostituito dal seguente:
'2. A tale scopo con provvedimento della Giunta regionale è istituita, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 bis, del d.lgs. 82/2005 e delle Linee Guida in tema di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, la piattaforma idonea a soddisfare i requisiti definiti dalle suddette Linee Guida.';
e) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 bis sono abrogati;
f) al comma 1 dell'articolo 52 ter le parole 'e per la gestione del patrimonio informativo' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché per la gestione e valorizzazione del patrimonio informativo sia in termini di diffusione e riuso dei dati aperti che di esposizione di interfacce applicative per abilitare ecosistemi digitali di cui all'articolo 52 quater.';
g) al comma 2 dell'articolo 52 ter le parole 'sulla base di specifici accordi' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2020', definisce le modalità di accesso ai servizi infrastrutturali messi a disposizione dalla Regione tramite ARIA S.p.A.';
h) il comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale supporta l'adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 82/2005, aventi sede o comunque operanti nel territorio regionale, attraverso la piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino - IdPC) integrata con lo SPID tramite moduli applicativi dedicati.'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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