Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 20
(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle AIA a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT)
1. [Al fine di consentire una maggiore celerità nell'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di riesami effettuati a seguito dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché in assenza di modifiche che implichino l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA, la conferenza di servizi è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.](21)
2. Per assicurare l'indizione della conferenza di servizi con modalità telematiche secondo quanto disposto al comma 1è prevista nel 2020 la spesa di euro 60.000,00 per le attività di sviluppo e progettazione della piattaforma allo scopo destinata e di euro 45.912,00 per i costi di gestione della stessa. A tali oneri si provvede rispettivamente nel 2020 per euro 60.000,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 45.912,00 con risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa per i costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 50.000 annui cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.
3. Al fine di garantire l'applicazione delle conclusioni sulle BAT ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), relativamente ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi (categoria di attività numero 2.5, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006) e degli allevamenti zootecnici (categoria di attività numero 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006), le autorità competenti procedono, nelle more del complessivo aggiornamento delle AIA e, in ogni caso, entro il termine di cui all'articolo 29 octies, commi 3, lettera a), e 6, del d.lgs. 152/2006, alla verifica dello stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili sulla base di una specifica relazione tecnica, predisposta dal gestore dell'installazione, che indica gli interventi previsti e i relativi tempi di attuazione.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per:
a) l'effettuazione, da parte delle autorità competenti, della verifica di cui al comma 3, a seguito dell'invio, nei termini stabiliti, della relazione tecnica a cura del gestore interessato;
b) il rilascio del provvedimento recante l'esito della verifica di cui alla lettera a), effettuata anche rispetto all'adeguatezza degli interventi previsti dal gestore e dei relativi tempi di attuazione ai fini del complessivo aggiornamento dell'autorizzazione;
c) l'applicazione e attuazione delle previsioni di cui al comma 3, in riferimento alle procedure di riesame in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
21. La Corte costituzionale con sentenza n. 233/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi