Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 10
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
'4 bis. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e in materia igienico sanitaria e di sicurezza, per le attività legate alla gestione del rifugio di cui alla presente legge e previa assunzione di responsabilità, il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale volontario purché iscritto a un'associazione o un ente che tra gli scopi statutari abbia un interesse operativo per la montagna.'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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