Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 12
(Modifiche agli articoli 28 e 43 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 28 le parole 'e valorizzazioni' sono soppresse;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
'3 bis. I proventi delle valorizzazioni di cui all'articolo 31 concorrono, insieme ai canoni di locazione dei servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 24, a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare e, per il 2020, le morosità incolpevoli.';
c) dopo il comma 6 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti proprietari possono applicare la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3 bis, anche ai proventi delle valorizzazioni derivanti dai programmi per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.'.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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