Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 14
(Modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole 'dell'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale';
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
'a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l'esposizione al rischio di incidente stradale, l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto dei fattori di rischio e alla rimozione delle cause di incidenti stradali;';
c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e la sicurezza degli utenti';
d) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole 'della sicurezza stradale' sono inserite le seguenti: 'e delle altre disposizioni statali in materia di sicurezza stradale' e dopo le parole 'da parte' sono inserite le seguenti: 'della Regione e';
e) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente:
'e bis) i percorsi ciclabili e pedonali.';
f) all'alinea del comma 3 dell'articolo 15 le parole 'dell'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale';
g) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 15 le parole 'Rapporto annuale sulla circolazione e sicurezza stradale della Regione Lombardia' sono sostituite dalle seguenti: 'Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia';
h) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
'b) vengono realizzate azioni formative in tema di sicurezza stradale per il personale degli uffici tecnici degli enti locali e per quello appartenente alle polizie locali e vengono promossi interventi e iniziative anche formative per la sicurezza stradale, realizzati dagli enti locali e dagli istituti scolastici;';
i) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e a categorie vulnerabili di utenti della strada, quali anziani, pedoni, ciclisti e motociclisti';
j) la rubrica dell'articolo 16è sostituita dalla seguente: 'Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale';
k) il comma 1 dell'articolo 16è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito 'CMRL', attivato sulla base del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 32 della legge 144/1999.';
l) al comma 2 dell'articolo 16 le parole 'l'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'Il CMRL';
m) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'a) acquisizione, elaborazione e analisi dei dati statistici sugli incidenti stradali, sui flussi di traffico e sulla mobilità, ai fini del monitoraggio e della gestione della sicurezza stradale, nonché dei dati relativi alla consistenza, allo stato e all'utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi con soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della sicurezza stradale, della mobilità e dei trasporti, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;';
n) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'c) individuazione delle situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e dei fattori di rischio che le determinano;';
o) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 le parole 'in materia di' sono sostituite dalle seguenti: 'atte a migliorare la';
p) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'f) elaborazione del 'Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia', che indica lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale, gli interventi programmati e il loro stato di attuazione, i risultati ottenuti e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale, le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello europeo, nazionale e regionale;';
q) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'da attuare in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, organizzazioni di volontariato e associazioni del settore, proprietari o concessionari di infrastrutture stradali, organi preposti alla gestione del traffico';
r) al comma 3 dell'articolo 16 le parole 'l'Osservatorio valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando nella prospettiva di una articolazione provinciale delle funzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'il CMRL valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando anche'.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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