Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 19
(Modifiche normative a seguito di impegni del Presidente col Governo)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(18)è abrogato.
2. Alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 12è aggiunto il seguente:
'1 bis. Alle spese per l'attuazione del presente articolo, previste in euro 175,00 annui e rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse annualmente stanziate a valere sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.
3. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole 'nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono sostituite dalle seguenti: 'al finanziamento delle maggiori attività istituzionali svolte, e da svolgere, a cura di ARIA s.p.a. in qualità di centrale di committenza, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19'.
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(11), come sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera m), della legge regionale 9 giugno 2020, n. 13 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', purché attuati nel rispetto dei materiali e delle tipologie costruttive tradizionali e senza modificazione della sagoma o incremento della volumetria legittimamente esistente'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2019, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi