Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 21
(Trasferimento di malghe e alpeggi)
1. Al fine di sostenere nuovi modelli di gestione territoriale, la Regione promuove la valorizzazione delle malghe e degli alpeggi facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, anche mediante il loro trasferimento, con vincolo di inalienabilità e a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile degli enti locali sul cui territorio insistono gli immobili, a seguito di manifestazioni d'interesse da espletarsi a cura di ERSAF. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche con riferimento ai rapporti concessori in essere, alla presentazione dei progetti di valorizzazione e agli oneri di gestione e manutenzione degli immobili, nonché ai fini dell'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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