Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 24
(Modifiche agli articoli 39, 45, 48 e 56 della l.r. 10/2003 )
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 39, le parole 'proprietari o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal PRA, per i veicoli in esso iscritti,' sono sostituite dalle seguenti: 'obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,' e le parole 'e dai' sono sostituite dalle seguenti: 'o a seguito dell'iscrizione nei';
b) il comma 4 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'4. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica sono svolte dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regoli anche la relativa cooperazione. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al citato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418.';
c) il comma 5 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), lo schema tipo del disciplinare di cui al comma 4 con riguardo alla validità temporale, agli oneri finanziari e alle connesse attività svolte dalle amministrazioni coinvolte.';
d) alla lettera c) quinquies del comma 5 dell'articolo 48, le parole 'oppure GPL/elettrico, metano/elettrico' sono soppresse;
e) all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 48, dopo le parole 'risultino proprietari' sono inserite le seguenti: 'o soggetti passivi d'imposta';
f) al comma 2 bis dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I funzionari provinciali provvedono a notificare ai trasgressori il processo verbale di cui al comma 4 entro centottanta giorni dal ricevimento degli esiti delle attività svolte dai soggetti di cui al presente comma.' ;
g) al comma 4 dell'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle province è devoluto il dieci per cento delle sanzioni incassate dalla Regione in rapporto agli accertamenti emessi su base provinciale, al fine di potenziare le attività di controllo.' .
2. Alla spesa derivante dalle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/2003, come introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate per gli anni 2021 e 2022 in euro 50.000,00 annui, si fa fronte con incremento delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' a fronte del corrispondente aumento per gli anni 2021 e 2022 degli introiti di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 0104 'Compartecipazioni di tributi' come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
3. Alla spesa derivante dalle modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 56 della l.r. 10/2003, come introdotte dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, stimate per gli anni 2021 e 2022 in euro 10.000,00 annui, si fa fronte con incremento delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' a fronte del corrispondente aumento per gli anni 2021 e 2022 degli introiti di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi